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Conto corrente in rosso? Si può chiudere quando si vuole, senza spese

Ultimo Aggiornamento: 17/11/2016 11:24
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27 Settembre 2016 - Un giudice ha pronunciato una sentenza destinata a creare un rilevante precedente nelle dispute tra banche e correntisti. Il titolare di un conto corrente ha diritto a chiudere il proprio conto in qualsiasi momento lo voglia, anche se in rosso. E lo può fare entro massimo 15 giorni dalla richiesta di estinzione, senza spese a carico.

Quindi, se il vostro conto corrente è in rosso e non siete riusciti a ripianare le perdite, la cosa migliore – se non è movimentato da eventuali accrediti – è quello di chiuderlo: quantomeno, in questo modo, non si pagheranno le commissioni e le spese di tenuta del conto. E se la banca rifiuta tale ordine, si potrà ricorrere al giudice.


IL CASO – A Roccadaspide, vicino Paestum, c’è una cooperativa in difficoltà, con un conto in perdita e un ammanco che cresce di continuo per i costi e le commissioni che la banca applica di mese in mese. A quel punto la cooperativa chiede la chiusura del conto proprio, ma la banca si oppone: sarà chiuso solo quando tutto il debito sarà pagato. La cooperativa si rivolge così al Giudice di Pace che condanna la banca citando l’articolo 1855 del Codice civile secondo cui “ciascuna delle parti” – la banca come il correntista – ha il diritto ad ottenere la chiusura del conto con un preavviso massimo di 15 giorni; ma anche l’articolo 120 bis del Testo Unico Bancario che autorizza il cliente a chiedere l’estinzione del conto “senza penalità e senza spese”.
Il Giudice di Pace ricorda, poi, l’orientamento dell’Arbitro bancario e finanziario di Milano, secondo cui la banca non può “impedire o ritardare la chiusura del conto” facendo leva sul “preteso debito del cliente nei suoi confronti”.
La sentenza del Giudice di Pace ordina dunque alla banca di considerare chiuso il conto dal giorno successivo a quello della richiesta di estinzione e di cancellare tutte le spese e le commissioni che sono ricadute sul conto a partire da quel giorno.

quifinanza.it/soldi/conto-corrente-in-rosso-si-puo-chiudere-quando-si-vuole-senza-spes...




Conto corrente in rosso? La società può chiuderlo lo stesso, senza spese
Il caso risolto dal Giudice di Pace. Una cooperativa con c/c in rosso ha chiesto di chiuderlo, per evitare almeno le spese. La banca ha fatto pressione perché prima estinguesse il debito. Ma secondo la norma, anche con un grande scoperto resta il diritto di terminare il rapporto in 15 giorni e senza costi

di ALDO FONTANAROSA
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26 settembre 2016
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Conto corrente in rosso? La società può chiuderlo lo stesso, senza speseROMA - Una società ha diritto alla chiusura del conto corrente bancario entro massimo 15 giorni dalla richiesta di estinzione, senza spese a carico. E la banca non può opporsi alla chiusura solo perché il conto è in profondo rosso e la società ha maturato un debito anche consistente.

A Roccadaspide, vicino Paestum, va in scena una lite tra una società cooperativa e una banca che rappresenta un caso tipico in questi anni di crisi economica. La cooperativa è in difficoltà. Il conto è in perdita e questo ammanco cresce di continuo per i costi e le commissioni che la banca applica, di mese in mese. La cooperativa, allora, chiede la chiusura del conto proprio per sottrarsi a questa spirale perversa. Ma la banca fa resistenza ed esercita il massimo della pressione psicologica sulla cooperativa. Il conto - spiega - sarà chiuso solo quando tutto il debito sarà pagato.

A quel punto, la cooperativa va dal Giudice di Pace che condanna la banca. La sentenza - di cui dà notizia cassazione.net - cita due norme di legge:
- intanto l'articolo 1855 del Codice civile secondo cui "ciascuna delle parti" - la banca come il correntista - ha il diritto ad ottenere la chiusura del conto con un preavviso massimo di 15 giorni;
- ma anche l'articolo 120 bis del Testo Unico Bancario che autorizza il cliente a chiedere l'estinzione del conto "senza penalità e senza spese".

Il Giudice di Pace ricorda, poi, l'orientamento dell'Arbitro bancario e finanziario di Milano, secondo cui la banca non può "impedire o ritardare la chiusura del conto" facendo leva sul "preteso debito del cliente nei suoi confronti".

La sentenza del Giudice di Pace ordina dunque alla banca di considerare chiuso il conto dal giorno successivo a quello della richiesta di estinzione (il 3 novembre 2015); di cancellare tutte le spese e le commissioni che sono ricadute sul conto a partire da quel giorno; e di pagare i legali della cooperativa che - a Roccadaspide

- hanno tariffe ragionevoli (840 euro più un 15 per cento di oneri accessori). Il Giudice di Pace respinge invece la richiesta di risarcimento (pari a 2000 euro) perché la cooperativa non è riuscita a dimostrare che la condotta della banca l'ha danneggiata.


www.repubblica.it/economia/2016/09/26/news/conto_corrente_in_rosso_la_societa_puo_chiuderlo_lo_stesso_senza_spese-148544246/?re...
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Conto corrente in rosso: si può chiudere quando si vuole


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La banca non può subordinare la chiusura del conto corrente al ripianamento del debito residuo.



Questa volta le banche perdono: il correntista ha diritto a chiudere il proprio conto corrente in qualsiasi momento lo voglia, anche se in rosso. È infatti illegittima la pratica degli istituti di credito che subordinano la chiusura del conto corrente con saldo negativo al ripianamento del residuo debito e, nel frattempo, caricano il cliente di continui costi, spese, interessi e commissioni. È questa l’importante decisione del giudice di Pace di Roccadaspide (in provincia di Salerno) [1].

Nella sentenza in commento il giudice ha condannato la banca a provvedere alla chiusura del conto corrente del cliente a partire dal quindicesimo giorno successivo alla presentazione della richiesta, con epurazione di tutti i costi, commissioni e spese che, nel frattempo, aveva illegittimamente addebitato al correntista. Difatti – si legge nel provvedimento – è illegittima la prassi di rifiutare la chiusura del conto corrente con saldo negativo condizionando l’estinzione al ripianamento dell’esposizione debitoria. Difatti, la cessazione del rapporto di conto corrente si produce per effetto della semplice dichiarazione del correntista, a prescindere dalla sussistenza o meno di un saldo negativo e dall’eventuale accettazione dell’istituto di credito.

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Quindi, se il vostro conto corrente è in rosso e non siete riusciti a ripianare le perdite, la cosa migliore – se non è movimentato da eventuali accrediti – è quello di chiuderlo: quantomeno, in questo modo, non si pagheranno le commissioni e le spese di tenuta del conto. E se la banca rifiuta tale ordine, si potrà ricorrere al giudice.



Lo stesso orientamento interpretativo è stato sposato dall’Arbitro bancario finanziario, collegio di Milano [2], secondo cui è «deplorevole» la prassi delle banche di non chiudere il conto finché il cliente non esce dal rosso. Non è concesso alla banca vanificare l’esercizio del diritto di recesso del correntista e quindi impedire o ritardare la chiusura del conto, motivando l’opposizione con la necessità che sia preliminarmente saldato il debito del cliente nei suoi confronti.

È la legge, del resto, che concede al correntista la facoltà di recedere dal contratto di conto corrente in qualsiasi momento egli voglia; ed alla chiusura del contratto egli deve essere tenuto indenne da penalità e spese e dalla produzione dei costi legati al mantenimento in esercizio del rapporto.

Va aggiunto che tale orientamento – benché non ancora condiviso da tutta la giurisprudenza – ha trovato conforto anche in alcune decisioni dei giudici di primo grado [3] ed è stato ritenuto illegittimo il comportamento dell’istituto di credito che non provvede alla chiusura del conto.


[1] G.d.P. Roccadaspide, sent. n. 372/16.
[2] ABF Milano, decisione del 16.06.2011, n. 2677 del 7.12.2011; n. 1310 del 24.04.2012, n. 528 del 28.01.2013.
[3] GdP Napoli, sent. del 23.06.2014.


www.laleggepertutti.it/133457_conto-corrente-in-rosso-si-puo-chiudere-quando-...
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